Sez. 2, Sentenza n. 15096 del 09/04/2026 Cc. (dep. 27/04/2026) Rv. 289832-01
MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE | Giudizio di legittimità - Produzione di documenti costituenti prova nuova - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie. PROCURA EUROPEA – IN GENERE - In genere.
MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE
In tema di ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari reali, è consentita, in ragione del rinvio all'art. 311, comma 4, cod. proc. pen. effettuato dal disposto dell'art. 325, comma 3, cod. proc. pen., la sola formulazione di motivi nuovi e non anche la produzione di "documenti nuovi", sicché è inammissibile l'allegazione di prove formate dopo l'emissione del provvedimento oggetto d'impugnativa. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile la produzione di una informativa giudiziaria, formata successivamente alla decisione del tribunale del riesame, contenente dichiarazioni rese da soggetti informati sui fatti).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 325 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)