Sez. L, Sentenza n. 3333 del 20/05/1980 (Rv. 407128 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE - TERMINE - INOSSERVANZA - NULLITA DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE - NULLITA DELLA NOTIFICAZIONE - SANATORIA - CONDIZIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE - TERMINE - INOSSERVANZA - NULLITA DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE - NULLITA DELLA NOTIFICAZIONE - SANATORIA - CONDIZIONE.*
L'inosservanza del termine di venticinque giorni che deve intercorrere, ai sensi dell'art 435, terzo comma, nuovo testo, fra la data della notifica del ricorso in appello e la data fissata per l'udienza di discussione, al fine di permettere all'appellato di approntare le proprie difese, non comporta nullita dell'atto d'impugnazione, ma soltanto nullita della notificazione del ricorso, ed e sanabile con la sua rinnovazione, ove l'appellato non si sia costituito, secondo la norma dell'art 291 cod proc civ. (V 5656/79, mass n 401704; (Conf 5720/79, mass n 402334; (Conf 2709/79, mass n 399031; (Conf 3399/78, mass n 392844; (Conf 710/77, mass n 384288).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)