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Sez. 5, Sentenza n. 5292 del 16/03/2004 (Rv. 571190 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE - NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE | Agevolazioni IRPEG per società operanti nei territori dell'Italia meridionale - Condizioni - Ampliamento di opificio già esistente - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571190-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE - NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE

In tema di agevolazioni tributarie, il beneficio della riduzione alla metà dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche previsto dall'art. 105 del d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, nei confronti delle imprese che si costituiscono in forma societaria per la realizzazione di nuove iniziative produttive nel territorio del Mezzogiorno d'Italia, non trova applicazione nelle ipotesi di rinnovo, conversione ed ampliamento di opifici già esistenti, a meno che l'innovazione o la trasformazione siano talmente pregnanti da poter essere equiparati ad un "nuovo" stabilimento industriale (nella fattispecie, di ampliamento nella misura del 60 per cento della capacità produttiva, senza mutamento del soggetto societario e del tipo di attività, è stata esclusa la sussistenza nel contribuente di un "quid novi" tale da farne risultare una nuova impresa).

Riferimenti normativi: DPR 06/03/1978 num. 218 art. 105

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)