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Sez. U, Sentenza n. 4223 del 07/05/1996 (Rv. 497435 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Controversia tra sostituto e sostituito sulla legittimità delle ritenute d'acconto operate dal secondo - Devoluzione alla competenza giurisdizionale delle Commissioni tributarie - Originaria incompletezza del contraddittorio con l'amministrazione finanziaria - Irrilevanza - Scadenza del termine di decadenza per la restituzione delle somme versate all'amministrazione finanziaria - Effetti sulla giurisdizione del giudice tributario - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497435-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

La controversia tra sostituito e sostituto d'imposta relativa alla legittimità delle ritenute d'acconto operate dal secondo, è devoluta alla competenza giurisdizionale delle Commissioni tributarie atteso che la legittimità della ritenuta non integra una mera questione pregiudiziale, suscettibile di essere delibata incidentalmente, ma comporta una causa di natura tributaria avente carattere pregiudiziale, la quale deve essere definita, con effetti di giudicato sostanziale, dal giudice cui la relativa cognizione spetta per ragioni di materia, in litisconsorzio necessario con l'amministrazione finanziaria. Tale principio non soffre deroga né quando la controversia stessa sia sorta tra sostituto e sostituito - perché l'originaria incompletezza del contraddittorio non può implicare uno spostamento della giurisdizione, mentre è compito del giudice munito di essa provvedere all'integrazione del contraddittorio stesso (artt. 99 - 102 cod. proc. civ., applicabili anche nel processo tributario per effetto del richiamo espresso dall'art. 39, comma 1, del d.P.R. n. 636 del 1972) - né quando siano scaduti i termini di decadenza previsti dalla legge per chiedere la restituzione delle somme versate all'amministrazione finanziaria, atteso che tale scadenza incide sulla fondatezza e sull'ammissibilità dell'azione da proporre innanzi al giudice tributario, ma è priva di effetti sulla giurisdizione dello stesso, non essendo prevista dall'ordinamento alcuna giurisdizione residuale dell'a.g.o. a seguito dell'improponibilità, inammissibilità o infondatezza della domanda devoluta alla giurisdizione delle Commissioni tributarie.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 39 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 46 CORTE COST., DPR 27/09/1973 num. 600 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)