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Sez. 5, Sentenza n. 2724 del 24/02/2001 (Rv. 544167 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - CONTENZIOSO IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA ORDINARIA - GIURISDIZIONE DELL'A.G.O. E DELLE COMMISSIONI: RAPPORTI - IN GENERE | Sentenza penale di applicazione pena emessa ex art. 444 cod. proc. civ. - Rilevanza probatoria nel giudizio tributario - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2001-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/544167-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - CONTENZIOSO IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA ORDINARIA - GIURISDIZIONE DELL'A.G.O. E DELLE COMMISSIONI: RAPPORTI - IN GENERE

La sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. (cosiddetto "patteggiamento") costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione. Detto riconoscimento, pertanto, pur non essendo oggetto di statuizione assistita dall'efficacia del giudicato, ben può essere utilizzato come prova dal giudice tributario nel giudizio di legittimità dell'accertamento.

Riferimenti normativi: Legge 31/12/1992 num. 546 art. 1, Legge 31/12/1992 num. 546 art. 7 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)