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Sez. U, Sentenza n. 10952 del 09/12/1996 (Rv. 501138 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Commissione Tributaria Centrale - Decisioni - Impugnazione - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità - Limiti - Deduzione di vizi di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501138-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Il ricorso per cassazione avverso le decisioni della Commissione Tributaria Centrale è proponibile solo ai sensi dell'art. 111 Cost. e, con il relativo rimedio straordinario, sono deducibili soltanto i vizi di violazione di legge ma non anche quelli concretizzanti l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 CORTE COST., Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)