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Sez. 1, Sentenza n. 3719 del 10/04/1998 (Rv. 514429 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE | Commissione centrale - Decisioni - Ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità - Limiti - Vizi di carenza o contraddittorietà di motivazioni - Deducibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/514429-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE

Il ricorso straordinario per cassazione avverso le pronunce del giudice tributario (nella specie, Commissione tributaria centrale) ha un ambito più limitato di quello previsto dal codice di rito, poiché la disposizione di cui all'art. 111 Cost., nel sanzionare la totale assenza di motivazione (ovvero la motivazione soltanto apparente) di un provvedimento giurisdizionale, non ne consente, per converso, l'impugnazione sotto il profilo della mera carenza o contraddittorietà della motivazione stessa.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)