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Sez. 3, Sentenza n. 17266 del 05/12/2002 (Rv. 558999 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE | Questioni non dedotte nel giudizio di legittimità ma ivi rilevabili e prospettabili anche d'ufficio - Efficacia preclusiva - Sussistenza - Giudicato interno - Rilievo nel corso del giudizio avverso la sentenza emessa in sede di rinvio - Inammissibilità- Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558999-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE

L'efficacia preclusiva della sentenza di annullamento con rinvio pronunciata dalla Corte di cassazione concerne non solamente le questioni dedotte nel giudizio di legittimità, ma anche quelle che in tale giudizio potevano essere prospettate dalle parti o rilevate d'ufficio dalla stessa Corte come necessario presupposto della sentenza (in applicazione di questo principio la Suprema Corte ha rigettato il ricorso con cui per la prima volta veniva rilevata, avverso la sentenza resa dal giudice del rinvio, la mancanza della necessaria autorizzazione del giudice delegato per la validità o l'efficacia di una fideiussione stipulata da una società in amministrazione controllata). Ad un tal riguardo la Corte ha posto in luce come, sul punto, si fosse ormai formato il giudicato interno in quanto la precedente sentenza di annullamento con rinvio presupponeva l'esistenza e l'efficacia della fideiussione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)