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Sez. 5, Sentenza n. 422 del 11/01/2008 (Rv. 601774 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI | Enti pubblici - Esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie - Natura non commerciale - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie in tema di esercizio di attività sanitaria da parte di istituzione pubblica di assistenza e beneficenza.
Stato
decisa il 2008-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601774-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI

In tema di IRPEG, le attività previdenziali, assistenziali e sanitarie in tanto sono escluse dalla nozione di attività commerciale, ai sensi dell'art. 88, comma secondo, lettera b), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in quanto siano esercitate da enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine: l'esercizio di attività sanitaria da parte di un ente non è pertanto sottratto automaticamente all'applicazione dell'imposta, neppure se lo stesso abbia ottenuto un formale riconoscimento quale istituzione pubblica di assistenza e beneficenza (IPAB), in quanto, a seguito della parziale dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, tale riconoscimento non comporta di per sé l'appartenenza alla categoria delle persone giuridiche pubbliche.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 88 com. 2 CORTE COST., Legge 17/07/1890 num. 6972 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)