Sez. 5, Sentenza n. 7612 del 24/05/2002 (Rv. 554682 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI | Enti pubblici - Esercizio di attività assistenziale da parte di ente pubblico istituito esclusivamente a tal fine - Esclusione della natura commerciale dell'attività stessa, ex art. 88, comma secondo, lett. b), del d.P.R. n. 917 del 1986 - Attività assistenziale - Nozione - Assistenza allo studio ed attività strumentali - Inclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI
In tema di IRPEG, l'art. 88, comma secondo, lett. b), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, dispone che non costituisce esercizio di attività commerciale l'esercizio, fra l'altro, di attività assistenziale da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine. Nell'ampia nozione di attività assistenziale adottata dalla norma, rientra l'attività di assistenza allo studio, ivi comprese quelle attività gestionali (alloggio, mensa, ristoro, editoria, ecc.) strumentali alla effettiva fruizione del diritto allo studio, costituzionalmente garantito.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 88 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)