Sez. 3, Sentenza n. 4384 del 21/07/1979 (Rv. 400914 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE - A CARICO DEL LOCATORE PROPRIETARIO DI UN IMMOBILE - SUSSISTENZA - CORRESPONSABILITA DEL CONDUTTORE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
RESPONSABILITA CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE - A CARICO DEL LOCATORE PROPRIETARIO DI UN IMMOBILE - SUSSISTENZA - CORRESPONSABILITA DEL CONDUTTORE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
Il proprietario locatore conserva il piu ampio Obbligo di vigilanza sullo stato di conservazione delle strutture murarie, sull'efficienza degli impianti e sulla saldezza degli elementi accessori dell'immobile locato, sicche il potere-dovere di vigilanza sui possibili deterioramenti dell'immobile e della sua custodia che spetta al conduttore e perfettamente compatibile con quello che spetta al locatore, tanto che le relative responsabilita in rapporto a un evento dannoso, verificatosi per il mancato Esercizio di quei poteri nell'ambito delle rispettive sfere di Azione, possono concorrere. (Conf 3933/77, mass n 387630 e 387632).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1575, Cod. Civ. art. 1587, Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2053
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)