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Sez. U, Sentenza n. 2008 del 23/07/1966 (Rv. 323910 - 01)

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE O AL CONCILIATORE - PATROCINIO - PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE - FUNZIONI DI AVVOCATO E DI PROCURATORE - UNIFICAZIONE - SIGNIFICATI - ESERCIZIO EXTRA TERRITORIUM DELLA FUNZIONE DI PROCURATORE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1966-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/323910-01

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE O AL CONCILIATORE - PATROCINIO - PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE - FUNZIONI DI AVVOCATO E DI PROCURATORE - UNIFICAZIONE - SIGNIFICATI - ESERCIZIO EXTRA TERRITORIUM DELLA FUNZIONE DI PROCURATORE - ESCLUSIONE.*

Anche nei giudizi dinanzi il pretore gli iscritti negli albi professionali degli avvocati possono esercitare, oltre alla funzione di assistenza, anche quella di rappresentanza della parte solo se siano contemporaneamente iscritti in un albo di procuratori legali del distretto di cui trovasi il giudice adito. L'unificazione della funzione di avvocato e procuratore nei giudizi dinanzi il pretore va intesa nel senso che il procuratore puo esercitare oltre alla funzione di rappresentanza che gli e propria anche quella di assistenza spettante all'avvocato; non anche il contrario, e, cioe, che l'avvocato possa esercitare la funzione di procuratore, sebbene non iscritto in un albo di abilitati al patrocinio nell'ambito del distretto in cui risiede il giudice adito.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)