Sez. 2, Sentenza n. 1358 del 27/05/1949 (Rv. 880139 - 01)
FALSO CIVILE - IMPUGNATIVA DI FALSO - ATTI IMPUGNABILI. PERIZIA - CONSULENZA TECNICA - QUERELA DI FALSO CONTRO IL CONTENUTO - INAMMISSIBILITÀ.
FALSO CIVILE - IMPUGNATIVA DI FALSO - ATTI IMPUGNABILI. PERIZIA - CONSULENZA TECNICA - QUERELA DI FALSO CONTRO IL CONTENUTO - INAMMISSIBILITÀ.
La querela di falso civile in via incidentale o principale è consentita contro l'atto pubblico o le scritture private, cioè in genere contro le prove documentali precostituite, in quanto facciano fede ai sensi degli art. 1315, 1320 e segg. cod.civ. del 1865 e 2699 e 2702 cod civ del 1942 ed e diretta appunto a togliere loro la fede che dovrebbero avere o hanno nel giudizio. Essa pertanto non è ammissibile contro il contenuto della perizia giudiziale, di cui agli artt. 253 e segg. cod. proc. civ. abr. (ora consulenza tecnica art.191 e segg. codice procedura civile) che anche quando sia dedotta per iscritto si distingue nettamente dalla prova documentale e che riguardo alle affermazioni o constatazioni o giudizi in essa contenuti, non fa pubblica fede, potendo essere combattuta con tutti i mezzi di prova senza querela di falso, e non impegna il giudice che può liberamente approvarla.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)