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Sez. 3, Sentenza n. 2207 del 03/04/1980 (Rv. 405877 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DI RISCATTO - ARTICOLO UNICO DELLA LEGGE N 2 DEL 1979 - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE CON RIFERIMENTO ALL'ART 24 COST PER MENOMAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA DEL RISCATTATO - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1980-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405877-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DI RISCATTO - ARTICOLO UNICO DELLA LEGGE N 2 DEL 1979 - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE CON RIFERIMENTO ALL'ART 24 COST PER MENOMAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA DEL RISCATTATO - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

E manifestamente infondata la questione di legittimita costituzionale dell'articolo unico, secondo comma, della legge 8 gennaio 1979 n 2, con riferimento all'art 24 della Costituzione, in quanto nessuna menomazione al diritto di difesa del riscattato deriva dalla legge citata, giacche il ritardo nella restituzione del prezzo al riscattato, con il conseguente pregiudizio della eventuale svalutazione della moneta, discende non dall'Esercizio del diritto di difesa del riscattato ma dalla sua ingiustificata resistenza alla fondata pretesa del riscattante. (V 4801/79, mass n 401404; (Conf 5900/79, mass n 402576).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Legge 08/01/1979 num. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)