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Sez. 3, Sentenza n. 1923 del 24/02/1987 (Rv. 451235 - 01)

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - IMMOBILE DESTINATO AD USO NON ABITATIVO - NECESSITÀ DEL LOCATORE - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1987-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451235-01

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - IMMOBILE DESTINATO AD USO NON ABITATIVO - NECESSITÀ DEL LOCATORE - NOZIONE.*

In tema di recesso del locatore dal contratto di locazione di immobile adibito ad uso non abitativo, ai sensi degli artt. 73 e 29 della legge n. 392 del 1978 con la modifica apportata dall'art. 1 bis della legge n. 93 del 1979, per destinare l'immobile all'Esercizio in proprio di una delle attività previste dall'art. 27 della legge citata, la necessità va intesa in senso relativo e non assoluto ed è costituita dall'esigenza di soddisfare bisogni ritenuti meritevoli di considerazione secondo la coscienza sociale; e l'indagine del giudice del merito deve tendere ad accertare la serietà dell'intenzione del locatore nonché l'idoneità giuridica e materiale dell'immobile, escludendo che la domanda sia frutto di una maliziosa preordinazione volta ad eludere le norme sulla durata del contratto. (Conf 748/84, mass n 432998; (Conf 3461/84, mass n 435481).*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 73 CORTE COST., Legge 31/03/1979 num. 93 art. 1 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)