Sez. L, Sentenza n. 3421 del 02/04/1998 (Rv. 514157 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - DECISIONE - IN GENERE | Revocazione di sentenza della Corte di Cassazione - Procedimento in camera di consiglio - Necessità - Provvedimento decisivo - Sentenza e non ordinanza - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - DECISIONE - IN GENERE
In tema di revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione, il richiamo all'art. 375 cod. proc. civ., contenuto nel comma secondo dell'art. 391 bis cod. proc. civ., è limitato al procedimento in camera di consiglio e non si estende alla natura formale e sostanziale del provvedimento da adottare, che la prima norma menzionata individua nell'ordinanza. La natura del giudizio di revocazione impone l'adozione della sentenza quale provvedimento conclusivo, non ricorrendo uno dei casi espressamente previsti dal medesimo art. 375 cod. proc. civ. per la decisione con ordinanza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 375, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)