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Sez. 3, Sentenza n. 12111 del 19/08/2003 (Rv. 565942 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - IN GENERE | Limite di valore ex art. 2721 cod. civ. - Deroga - Diniego del giudice di merito - Obbligo di motivazione del diniego - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-08-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565942-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - IN GENERE

In tema di prova testimoniale, ove il giudice di merito ritenga di non poter derogare al limite di valore previsto, per essa, dall'art. 2721 cod. civ., non è tenuto a esporre le ragioni della pronunzia di rigetto dell'istanza di prova, trattandosi di mantenere quest'ultima entro il suo fisiologico limite di ammissibilità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2721

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)