Sez. L, Sentenza n. 7353 del 17/04/2004 (Rv. 572155 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE | Riforma in appello della sentenza di condanna al pagamento di somma - Obbligo di restituzione delle somme percepite in base alla sentenza riformata - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE
Il diritto alla restituzione delle somme ricevute in esecuzione di una decisione sorge per il solo fatto della cassazione o della riforma della suddetta decisione; ne consegue che, a fronte di una precisa domanda in tal senso della parte risultante vincitrice, i giudici d'appello sono tenuti a disporre la totale restituzione delle somme pagate - in caso di integrale accoglimento dell'appello - o la compensazione impropria, calcolando la differenza tra i due importi riconosciuti e gli accessori di legge, con determinazione della differenza dovuta da una parte all'altra.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 389
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)