Sez. L, Sentenza n. 152 del 09/01/1999 (Rv. 522120 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO | Azione giudiziaria in materia di trattamenti pensionistici - Proposizione - Termine di decadenza - Art.4 D.L. n. 384 del 1992 - Abbreviazione del termine da decennale a triennale - Inapplicabilità ai "procedimenti" in corso alla data di entrata in vigore del D.L. cit. - Limitazione da riferire ai procedimenti amministrativi, secondo quanto stabilito nelle sentenze della Corte costituzionale n. 20 del 1994 e n.128 del 1996 - Conseguenze - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO
L'art.4 del D.L. n.384 del 1992, convertito in legge n.438 del 1992, ha, fra l'altro, abbreviato i termini di decadenza (sostanziale ex art. 6 del D.L. n. 103 del 1991, convertito in legge n.166 del 1991) fissati dall'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 per la proposizione dell'azione giudiziaria in materia di trattamenti pensionistici, riducendone la durata da dieci a tre anni. In base al terzo comma dello stesso art. 4 il nuovo regime decadenziale triennale non si applica ai "procedimenti" in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge in argomento (19 settembre 1992). Secondo quanto precisato nelle sentenze della Corte costituzionale n. 20 del 1994 e n.128 del 1996 tale limitazione va riferita ai procedimenti amministrativi. Ne consegue che resta esclusa l'applicabilità del nuovo termine nel caso in cui il ricorso amministrativo sia stato proposto prima del 19 settembre 1992 e a tale data non si sia ancora verificata (con la scadenza dei termini prescritti per la decisione definitiva o la comunicazione entro gli stessi della decisione definitiva negativa) la condizione di procedibilità della domanda giudiziale nonché, "a fortiori", nel caso in cui detta condizione si sia già verificata. Tale regime transitorio trova applicazione anche con riguardo alla nuova ipotesi di decadenza introdotta dall'art.4 cit. (in aggiunta a quelle già previste dall'art. 47 del d.P.R. n.639 del 1970) decorrente dalla scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati dalla data di presentazione della domanda. Pertanto se il procedimento amministrativo si considera avviato con la presentazione della richiesta di prestazione e questa ha luogo meno di trecento giorni prima del 19 settembre 1992 senza che a tale data il procedimento sia esaurito la nuova disciplina non è applicabile, così come non è applicabile, a maggior ragione, anche nel caso di presentazione della domanda di prestazione in epoca ancora anteriore. Ciò significa, in altri termini, che l'applicabilità della nuova ipotesi di decadenza presuppone la presentazione della richiesta di prestazione dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 384 del 1992.(Fattispecie in materia di richiesta di integrazione al minimo della pensione di reversibilità' presentata prima del 19 settembre 1992 per la quale, in tale data, non era ancora stato proposto il ricorso amministrativo. In base ai suddetti principi la S.C.- cassando la sentenza impugnata - ha ritenuto che l'unica decadenza applicabile alla fattispecie fosse quella decennale del diritto ai singoli ratei prevista dall'ultimo periodo del primo comma dell'art. 6 del D.L. n. 103 del 1991)
Riferimenti normativi: Decreto Legge 19/09/1992 num. 384 art. 4 CORTE COST., Legge 14/11/1992 num. 438 CORTE COST., DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST., Decreto Legge 29/03/1991 num. 103 art. 6 CORTE COST., Legge 01/06/1991 num. 166 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)