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Sez. 3, Sentenza n. 12532 del 29/01/2015 Ud. (dep. 25/03/2015) Rv. 263001 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO | Obbligo di uniformarsi alla sentenza della Cassazione - Mutamento nelle more del quadro normativo per effetto di dichiarazione di incostituzionalità - Incidenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-01-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263001-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO

L'obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi alla sentenza della Corte di cassazione per quanto riguarda ogni questione di diritto con essa decisa non opera nel caso in cui, nelle more, sia stata dichiarata costituzionalmente illegittima, con efficacia "ex tunc", la normativa sulla cui base il principio di diritto era stato affermato, dovendo il giudice del rinvio riconsiderare la questione alla luce della reviviscenza del previgente trattamento sanzionatorio. (Fattispecie relativa ad annullamento per omessa rivalutazione, da parte del giudice del rinvio, della configurabilità dell'aggravante dell'ingente quantità di stupefacente di cui all'art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990, in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 80 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)