Sez. 3, Sentenza n. 4605 del 04/09/1985 (Rv. 442060 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DI RISCATTO - QUALITÀ DI COLTIVATORE DIRETTO - ESTREMI.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DI RISCATTO - QUALITÀ DI COLTIVATORE DIRETTO - ESTREMI.*
In tema di prelazione e di riscatto agrari, al fine di verificare la sussistenza della qualità di coltivatore diretto in capo all'avente diritto - da valutarsi con riferimento all'epoca del sorgere del diritto di prelazione - occorre avere riguardo all'art. 31 della legge n. 590 del 1965, per il quale è tale chi direttamente e abitualmente si dedica alla coltivazione del fondo, con forze lavorative - proprie e del proprio nucleo familiare corrispondenti ai minimi fissati dalla legge e con carattere non di occasionalità, bensì di stabilità e continuatività dell'attività agricola di coltivazione diretta, ancorché eventualmente non prevalente nei confronti di altre attività da lui esercitate. (V 475/83, mass n 425272).*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 31, Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)