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Sez. 2, Sentenza n. 735 del 26/04/1965 (Rv. 311386 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - EFFICACIA - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - SUCCESSIONE NEL TEMPO - DISCIPLINA MENO FAVOREVOLE AL LAVORATORE.*
Stato
decisa il 1965-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/311386-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - EFFICACIA - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - SUCCESSIONE NEL TEMPO - DISCIPLINA MENO FAVOREVOLE AL LAVORATORE.*

Il principio del diritto quesito trova applicazione soltanto in caso di successioni di legge e non anche in quello di successione di contratti collettivi postcorporativi, che e retto dal principio della libera volonta delle parti contraenti. Pertanto, se nel successivo accordo le parti hanno inteso sostituire la nuova disciplina a quella precedente, facendo venir meno le aspettative sorte nel vigore dello accordo precedente, trova applicazione soltanto la nuova disciplina, anche se meno favorevole al lavoratore.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2074

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)