Sez. 2, Sentenza n. 2599 del 16/10/1973 (Rv. 366068 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - IN GENERE - SUCCESSIONE DI CONTRATTI COLLETTIVI - PRINCIPIO DEL DIRITTO QUESITO - INAPPLICABILITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - IN GENERE - SUCCESSIONE DI CONTRATTI COLLETTIVI - PRINCIPIO DEL DIRITTO QUESITO - INAPPLICABILITA.*
Il principio del diritto quesito trova applicazione soltanto in caso di successioni di leggi e non anche in quello di successione di contratti collettivi postcorporativi, che e retto dal principio della libera volonta delle parti contraenti. Pertanto, se nel successivo accordo le parti hanno inteso sostituire la nuova disciplina a quella precedente, facendo venir meno le aspettative sorte nel vigore dell'accordo precedente, trova applicazione soltanto la nuova disciplina, anche se meno favorevole al lavoratore. (Conf 735/65, mass n 311386).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2069, Cod. Civ. art. 2074
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)