Sez. L, Sentenza n. 6322 del 05/05/2001 (Rv. 546470 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Art. 5 D.L. n. 510 del 1996, convertito nella legge n. 608 del 1996 sui contratti di riallineamento contributivo - Contenuto precettivo - Sanatoria delle pendenze contributive a condizioni agevolate per le imprese operanti nel Mezzogiorno - Osservanza di una complessa procedura e ricorrenza di determinate condizioni - Necessità - Conseguenze.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)
L'art. 5 del D.L. n. 510 del 1996, convertito nella legge n. 608 del 1996, concernente i contratti di riallineamento retributivo, nel prevedere - "al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e di consentire la regolarizzazione retributiva e contributiva delle imprese industriali e artigiane operanti" nelle aree del Mezzogiorno - la sospensione, alla condizione della corresponsione dell'ammontare retributivo di cui all'art. 6, comma nono, lettera c), del D.L. n. 338 del 1989 (convertito nella legge n. 389 del 1989) per poter beneficiare della sanatoria, anche per i periodi pregressi, delle pendenze contributive (a titolo di fiscalizzazione o di sgravi contributivi) ha subordinato la fruibilità delle suddette agevolazioni al rispetto di una procedura complessa e alla ricorrenza di una serie di condizioni. Ne consegue che il riconoscimento del diritto di una delle suddette imprese a giovarsi delle agevolazioni contributive in argomento presuppone l'accertamento - di competenza del giudice del merito - dell'osservanza della prescritta procedura e della sussistenza delle previste condizioni.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 01/10/1996 num. 510 art. 5, Legge 28/11/1996 num. 608 CORTE COST., Decreto Legge 09/10/1989 num. 338 art. 6 com. 9 lett. C, Legge 07/12/1989 num. 389 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)