Sez. 3, Sentenza n. 4200 del 03/10/1977 (Rv. 387838 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - CONTRATTI SOGGETTI O NON SOGGETTI ALLA PROROGA - LEGGE DI PROROGA PER I RAPPORTI IN CORSO - RAPPORTI CESSATI ANTERIORMENTE - INAPPLICABILITA - PENDENZA DEL RELATIVO GIUDIZIO - DETENZIONE DELL'IMMOBILE DA PARTE DEL CONDUTTORE - IRRILEVANZA - FATTISPECIE (LEGGE N 1115 DEL 1971).*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - CONTRATTI SOGGETTI O NON SOGGETTI ALLA PROROGA - LEGGE DI PROROGA PER I RAPPORTI IN CORSO - RAPPORTI CESSATI ANTERIORMENTE - INAPPLICABILITA - PENDENZA DEL RELATIVO GIUDIZIO - DETENZIONE DELL'IMMOBILE DA PARTE DEL CONDUTTORE - IRRILEVANZA - FATTISPECIE (LEGGE N 1115 DEL 1971).*
In tema di locazioni in regime vincolistico, la legge che proroghi i contratti 'in corsò alla data della sua entrata in vigore (nella specie, legge 11 dicembre 1971 n 1115 sulle locazioni di immobili adibiti ad attivita commerciale od artigianale), non puo trovare applicazione con riguardo ai rapporti cessati in epoca antecedente, ancorche, in relazione alla pendenza del giudizio rivolto all'accertamento di quella cessazione, il conduttore permanga nella materiale disponibilita del bene locato. (Conf 31/77, mass n 383537; (Conf 2029/74, mass n 370306).*
Riferimenti normativi: Legge 11/12/1971 num. 1115 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)