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Sez. U, Ordinanza n. 1018 del 15/11/1997 (Rv. 509934 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI | Notificazione nel termine - Violazione delle norme relative alla notificazione - Rinnovazione della notificazione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1997-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/509934-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI

In tema di integrazione del contraddittorio a norma dell'art. 331 cod. proc. civ., qualora risultino violate le norme che disciplinano il procedimento di notificazione, la nullità è sanabile attraverso la rinnovazione dell'atto di integrazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., con fissazione di un nuovo termine anch'esso perentorio, purché il precedente termine assegnato sia stato rispettato sia pure attraverso una notifica nulla.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)