Sez. L, Sentenza n. 19576 del 13/09/2006 (Rv. 592181 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - CONCORSI IN GENERE - IN GENERE | Revoca di diritto, disposta per legge, di concorsi banditi per l'assegnazione di posti relativi a qualifiche superiori - Conseguenza - Difetto assoluto di attribuzione da parte dell'ente nel bando di nuovo concorso - Derivante inefficacia giuridica degli atti riconducibili al nuovo concorso - Fattispecie relativa al mancato riconoscimento di diritto retributivo fondato sull'inquadramento scaturente da procedura concorsuale nulla od inefficace.
IMPIEGO PUBBLICO - CONCORSI IN GENERE - IN GENERE
In caso di revoca di diritto, disposta normativamente, di concorsi banditi per l'assegnazione di posti appartenenti alla qualifica superiore nell'ambito della P.A., l'ente pubblico che proceda al bando di nuovo concorso compie un'attività in difetto assoluto di attribuzione, con la conseguenza che nessuna efficacia giuridica può esservi collegata, onde gli atti successivi adottati riconducibili alla procedura concorsuale attivata in mancanza dell'inerente potere devono intendersi affetti da nullità e, pertanto, inidonei a giustificare l'accoglimento delle pretese dei partecipanti riconducibili all'inquadramento dipendente dall'esito del concorso medesimo. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha accolto il ricorso proposto e, decidendo nel merito, ha respinto la domanda di un medico dipendente dell'Ospedale Oncologico di Bari intesa all'ottenimento, in virtù di superamento di procedura concorsuale interna, della retribuzione maggiore - corrispondente al posto di aiuto ex X livello - del personale di pari livello già in servizio, sul presupposto dell'invalidità del concorso bandito, siccome soggetto alla revoca di diritto disposta dall'art. 18, comma 6 bis, del d.lgs. n. 502 del 1992 e, quindi, riconducibile ad un inquadramento fondato sull'esito del concorso - da ritenersi, però, nullo - costituente, per l'appunto, il fatto costitutivo del diritto azionato).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 15 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 18, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 18 com. 6 n. 2, Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 15 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/12/1993 num. 517 art. 19, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 15 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 com. 4 CORTE COST., DPR 10/12/1997 num. 483 art. 78, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 21 septies com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)