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Sez. 1, Sentenza n. 11512 del 21/01/2005 Cc. (dep. 22/03/2005) Rv. 231267 - 01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - IN GENERE | Analisi del contenuto e dei limiti del giudicato - Verifica della data di commissione del reato - Applicazione residuale del principio del "favor rei" in caso di dubbio sull'epoca di commissione del reato.
Stato
decisa il 2005-01-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231267-01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - IN GENERE

Il giudice dell'esecuzione ha il potere-dovere di interpretare il giudicato e renderne espliciti il contenuto e i limiti, individuando, attraverso l'esame della sentenza irrevocabile, tutti gli elementi cognitivi idonei a consentire la definizione di questioni poste "in executivis". (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza che aveva omesso la verifica della data di commissione di un reato, da cui dipendeva la concedibilità dell'indulto, e non aveva quantificato la pena relativa al suddetto reato per accertarne la compatibilità con il limite stabilito dall'art. 6 del d.P.R. 16.12.1986 n. 865, chiarendo in motivazione che, in esito alla suddetta verifica, eventuali dubbi residui sul "tempus commissi delicti" devono essere risolti in favore del reo, alla stregua del principio che ha valenza generale nell'ordinamento penale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 672 CORTE COST., DPR 16/12/1986 num. 865 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)