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Sez. 2, Sentenza n. 13850 del 13/06/2007 (Rv. 598102 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Opposizione proposta avverso il verbale di contestazione della violazione - Legittimazione passiva - Decreto di fissazione di udienza notificato al comando di polizia urbana invece del comune nella persona del sindaco - Nullità - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie precedente all'introduzione dell'articolo 204 bis cod. strada da parte del d.l. 27 giugno 2003 n. 151 conv. nella legge 1 agosto 2003 n. 214.
Stato
decisa il 2007-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598102-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, nel caso di opposizione proposta direttamente avverso il verbale di contestazione dell'infrazione, qualora sia stato convenuto in giudizio, per essergli stato notificato il decreto di fissazione di udienza, invece del comune di appartenenza nella persona del sindaco, il comando di polizia urbana che ha emesso il verbale, sussiste nullità del procedimento per errata costituzione del contraddittorio. Infatti la polizia municipale, essendo sfornita di personalità giuridica, non è in grado di rappresentare l'ente da cui dipende nell'esercizio dell'attività di settore. Tale irregolarità, venendo ad incidere sulla regolare costituzione del contraddittorio, comporta la nullità degli atti successivi alla proposizione dell'opposizione, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del processo, con il conseguente obbligo del giudice del rinvio di provvedere alla emissione di nuovo decreto di fissazione dell'udienza per la comparizione dei legittimi contraddittori. (Fattispecie relativa ad opposizione a verbale di contestazione proposta con ricorso in data 6 maggio 2003 - e perciò in epoca antecedente alla introduzione dell'articolo 204 bis cod. strada da parte del d.l. 27 giugno 2003 n.151 conv. nella legge 1 agosto 2003 n. 214, - decisa con sentenza del giudice di pace depositata il 12 gennaio 2004, impugnata davanti alla Suprema Corte per il motivo sopra esposto).

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 203 com. 3, Cod. Strada art. 205, Legge 01/08/2003 num. 214 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 27/06/2003 num. 151 art. 4 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)