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Sez. 3, Sentenza n. 5277 del 09/04/2001 (Rv. 545782 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA | Opposizione avverso la cartella esattoriale emessa per la riscossione della sanzione - Ammissibilità - Legittimazione passiva.
Stato
decisa il 2001-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/545782-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA

L'opposizione prevista dagli artt.22 e 23 della legge n. 689/81 può essere diretta anche contro la cartella esattoriale emessa per la riscossione della sanzione amministrativa, allorquando il destinatario della cartella, ha interesse a dedurre l'assenza del provvedimento sanzionatorio o la sussistenza di vizi relativi alla sua notificazione. Conseguentemente sussiste nel giudizio di opposizione la concorrente legittimazione passiva dell'Ente impositore in quanto titolare della pretesa contestata e dell'esattore, quale soggetto dal quale proviene l'atto oggetto dell'opposizione (Vedi Corte Cost.255/94; Corte Cost. 311/94).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)