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Sez. 5, Sentenza n. 10501 del 01/06/2004 (Rv. 573333 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI | Proposizione del ricorso nei confronti di società estinta perché incorporata in altra società - Società incorporante - Costituzione in giudizio mediante notificazione e deposito del controricorso - Effetti - Sanatoria "ex tunc" del vizio - Configurabilità.
Stato
decisa il 2004-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573333-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI

In caso di proposizione del ricorso per cassazione nei confronti di società incorporata da un'altra società, posteriormente alla iscrizione dell'atto di fusione nel registro delle imprese, la costituzione in giudizio, mediante notifica e deposito in termini del controricorso, da parte della società incorporante dimostra il raggiunto scopo della "vocativo in ius" contenuta nel ricorso e ne sana, pertanto, il vizio con effetto "ex tunc", in applicazione della norma contenuta nell'art. 164, terzo comma, cod. proc. civ. (nel testo sostituito dall'art. 9 della legge 26 novembre 1990, n. 353).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2504

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)