Sez. 3, Sentenza n. 643 del 15/01/2007 (Rv. 594820 - 01)
STAMPA - GIORNALISTA - IN GENERE | Azione disciplinare - Deliberazioni del Consiglio nazionale - Impugnazione in sede giurisdizionale - Potere devoluto all'autorità giudiziaria competente - Cognizione piena con correlata potestà di annullamento, revoca o modifica delle suddette deliberazioni - Sussistenza.
STAMPA - GIORNALISTA - IN GENERE
L'azione giudiziaria prevista dagli artt. 63 e 64 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, avverso le deliberazioni in materia disciplinare del Consilio nazionale dell'Ordine professionale dei giornalisti, è di cognizione piena con potestà del giudice competente di annullamento, revoca o modifica di dette deliberazioni.
Riferimenti normativi: Legge 03/02/1963 num. 69 art. 56 CORTE COST., Legge 03/02/1963 num. 69 art. 63 CORTE COST., Legge 03/02/1963 num. 69 art. 64 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)