Sez. 2, Sentenza n. 2155 del 27/02/1998 (Rv. 513100 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA | Domanda proposta con la comparsa conclusionale e poi riproposta in secondo grado - Inammissibilità.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA
Con riguardo ad una domanda tardivamente proposta in primo grado con la comparsa conclusionale e poi riproposta in secondo grado, il giudice ha il dovere di rilevarne d'ufficio l'inammissibilità, in relazione al divieto di cui all'art. 345 cod. proc. civ., su di essa non avendo statuito nel merito il primo giudice, ma essendosi limitato a dichiararne l'inammissibilità per la rilevata tardività.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)