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Sez. 6, Sentenza n. 4215 del 21/11/1995 Cc. (dep. 09/02/1996) Rv. 203614 - 01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Cassazione - Motivi | Motivi nuovi - Relativi a capi o punti della decisione oggetto di gravame - Necessità - Esclusione - Capi o punti diversi da quelli del ricorso - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1995-11-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203614-01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Cassazione - Motivi

In tema di impugnazioni avverso le ordinanze che dispongono misure coercitive, nell'ipotesi di ricorso per Cassazione, i nuovi motivi cui si riferisce l'art. 311 quarto comma cod. proc. pen. non devono necessariamente coinvolgere i capi o punti della decisione oggetto del gravame, ma possono anche incentrarsi su capi o punti diversi da quelli attinti dal ricorso. Ciò anche alla luce del disposto di cui all'art. 167 della norma di attuazione che fra l'altro richiede - nel caso di presentazione di motivi nuovi - la specificazione dei capi e dei punti enunciati a norma dell'art. 581 lett. a) cod. proc. pen., ai quali i motivi si riferiscono.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 311 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 lett. A, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 581 lett. A, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 584 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 584 com. 4 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 167, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 167

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)