Sez. 4, Sentenza n. 2065 del 16/09/1996 Cc. (dep. 29/08/1996) Rv. 206553 - 01
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - impugnazioni - cassazione - motivi | Motivi nuovi - Deducibilità di motivi nuovi relativi a punti o capi del provvedimento diversi da quelli per i quali si è fatto ricorso - Esclusione - Motivi nuovi diretti a fornire ulteriore dimostrazione delle ragioni già addotte - Ammissibilità.
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - impugnazioni - cassazione - motivi
Anche in materia ricorso per cassazione avverso il provvedimento del tribunale del riesame vige il principio generale fissato dall'art. 585 comma 4 cod. proc. pen. secondo il quale i motivi nuovi, deducibili ex art. 311.4 cod. proc. pen. devono essere collegati ai motivi di ricorso, in relazione ai capi o punti della decisione impugnata e consistere in ulteriore dimostrazione delle ragioni già dedotte. Ne consegue la inammissibilità del motivo nuovo con il quale si impugnano parti del provvedimento che esorbitano dal "devolutum".
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 311 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 585 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)