Sez. 1, Sentenza n. 1375 del 23/02/1983 (Rv. 426187 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE - PROPOSIZIONE DI RICORSO PRINCIPALE ESCLUSIVAMENTE SUI CAPI DELLA SENTENZA RELATIVI AL RICONOSCIMENTO DELL'ASSEGNO DI DIVORZIO ED AL REGOLAMENTO DELLE SPESE DI GIUDIZIO - RICORSO INCIDENTALE AVVERSO LA PRONUNZIA DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO - CARATTERE - AUTONOMO - CONSEGUENZE - RISPETTO DEL TERMINE BREVE DI PROPOSIZIONE EX ART. 325 COD. PROC. CIV. - NECESSITÀ.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE - PROPOSIZIONE DI RICORSO PRINCIPALE ESCLUSIVAMENTE SUI CAPI DELLA SENTENZA RELATIVI AL RICONOSCIMENTO DELL'ASSEGNO DI DIVORZIO ED AL REGOLAMENTO DELLE SPESE DI GIUDIZIO - RICORSO INCIDENTALE AVVERSO LA PRONUNZIA DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO - CARATTERE - AUTONOMO - CONSEGUENZE - RISPETTO DEL TERMINE BREVE DI PROPOSIZIONE EX ART. 325 COD. PROC. CIV. - NECESSITÀ.*
Proposto ricorso principale per Cassazione esclusivamente sui capi della sentenza relativi al riconoscimento dell'assegno di divorzio ed al regolamento delle spese di giudizio, deve considerarsi autonomo il ricorso incidentale avverso la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in quanto diretto contro un capo di sentenza diverso da quelli investiti da ricorso principale e che non si trova con questi ultimi in rapporto di connessione o di dipendenza; esso pertanto non può essere proposto tardivamente nel termine di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale, ma deve essere proposto nel termine breve ordinario di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza impugnata. (V 4705/81, mass n 415437; (V 1448/80, mass n 404496; (V 623/80, mass n 404109).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)