Sez. 3, Sentenza n. 2136 del 10/05/1989 (Rv. 462709 - 01)
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITÀ DEL SETTORE - AVARIE E PERDITE - RICONSEGNA DELLE COSE - IN GENERE - PERDITA O DANNEGGIAMENTO DI UNA PARTE DEL CARICO - RICONSEGNA DELLA PARTE RESTANTE - DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO CONSEGUENTE ALLA PERDITA OD AVARIA - SUSSISTENZA - RESTITUZIONE DELLA PARTE DANNEGGIATA AL MITTENTE DA PARTE DEL VETTORE - IRRILEVANZA.*
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITÀ DEL SETTORE - AVARIE E PERDITE - RICONSEGNA DELLE COSE - IN GENERE - PERDITA O DANNEGGIAMENTO DI UNA PARTE DEL CARICO - RICONSEGNA DELLA PARTE RESTANTE - DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO CONSEGUENTE ALLA PERDITA OD AVARIA - SUSSISTENZA - RESTITUZIONE DELLA PARTE DANNEGGIATA AL MITTENTE DA PARTE DEL VETTORE - IRRILEVANZA.*
In tema di trasporto di cose, qualora una parte del carico sia andata perduta o sia rimasta danneggiata, il destinatario, ove abbia chiesto ed ottenuto la riconsegna della parte restante, a norma dell'art. 1689, primo comma, cod. civ. ha diritto al risarcimento del danno conseguente a quella perdita od avaria, restando irrilevante la circostanza dell'eventuale restituzione della parte del carico danneggiata al mittente (e nel luogo da questi indicato) da parte del vettore. (Conf 916/80, mass n 404346; (Conf 1034/78, mass n 390379; (Conf 1230/71, mass n 351385; (Conf 2842/68, mass n 335521).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1689
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)