Sez. 3, Sentenza n. 2842 del 09/08/1968 (Rv. 335521 - 01)
TRASPORTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITA DEL VETTORE - AVARIE E PERDITE - IN GENERE - AZIONE DI RISARCIMENTO DEL DANNO - LEGITTIMAZIONE - DEL DESTINATARIO - DI TERZI NON AVENTI CAUSA DAL DESTINATARIO - INSUSSISTENZA.*
TRASPORTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITA DEL VETTORE - AVARIE E PERDITE - IN GENERE - AZIONE DI RISARCIMENTO DEL DANNO - LEGITTIMAZIONE - DEL DESTINATARIO - DI TERZI NON AVENTI CAUSA DAL DESTINATARIO - INSUSSISTENZA.*
A norma dell'art. 1689 cod. civ. dal momento in cui le cose sono arrivate a destinazione, i diritti nascenti dal contratto di trasporto, ivi compresa l'Azione di risarcimento di danni per perdita o avaria delle cose trasportate, sono esercitabili unicamente dal destinatario. Pertanto nel caso in cui il destinatario non esercita, per qualsivoglia motivo (nella specie per essere stato risarcito dal mittente) l'Azione a lui spettante, altri, che non siano suoi aventi causa, non sono legittimati jure proprio all'Azione stessa.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1689, Cod. Civ. art. 1693
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)