diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 15795 del 12/06/2008 (Rv. 603628 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - FORMA E CONTENUTO | Deduzione col ricorso introduttivo dell'illegittimità del licenziamento disciplinare per violazione dell'art. 81 del Regolamento del personale del Banco di Napoli - Successiva deduzione di nuova "causa petendi" comportante il mutamento dei fatti costitutivi del diritto fatto valere - Domanda nuova - Configurabilità - Esclusione - Inammissibilità dei motivi di appello.
Stato
decisa il 2008-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603628-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - FORMA E CONTENUTO

Qualora il lavoratore abbia dedotto, con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, la illegittimità del licenziamento disciplinare disposto, ai sensi dell'art. 81 del regolamento per il personale del Banco di Napoli, in relazione all'avvenuta esecuzione di un provvedimento giudiziario restrittivo della libertà personale (emissione di un ordine di cattura), la successiva deduzione, nel corso del giudizio di primo grado ovvero con i motivi di appello, di nuovi profili di illegittimità (in ispecie, la pretesa tardività di contestazione degli addebiti e l'asserito intervento del direttore generale che aveva caldeggiato il licenziamento in dispregio dell'autonomia della commissione disciplinare), integra la proposizione di domande nuove, fondate su precise "causae petendi" ed implicanti l'esigenza di specifici accertamenti di fatto, idonei a modificare il fatto costitutivo dedotto in giudizio. Conseguentemente i relativi motivi d'appello, sono inammissibili incontrando il divieto di cui all'art. 437 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)