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Sez. L, Sentenza n. 10316 del 05/08/2000 (Rv. 539234 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE | Incompatibilità (in concreto) del monopolio pubblico del collocamento con l'ordinamento comunitario ex sentenza della Corte di giustizia in causa 55/96 - Obbligo di assunzione mediante richiesta all'ufficio di collocamento - Inclusione - Facoltà generalizzata di richiesta nominativa ex art. 25 legge n. 223 del 1991 (disciplina anteriore alla riforma ex D.L. n. 510 del 1996 convertito nella legge n. 608 del 1996) - Irrilevanza - Fattispecie relativa a sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per assunzioni senza il tramite dell'ufficio di collocamento.
Stato
decisa il 2000-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/539234-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE

Anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 25 della legge n. 223 del 1991, che ha reso generale la facoltà dei datori di lavoro di effettuare richieste nominative agli uffici di collocamento (e fino a che la materia non è stata diversamente regolata dall'art. 9-bis del D.L. n. 510 del 1996, convertito con modificazioni nella legge n. 608 del 1996), la sentenza della Corte di giustizia della Comunità europea 11 dicembre 1997, resa nella causa C-55/96, impone al giudice italiano di disapplicare la normativa nazionale sul divieto di mediazione privata e sul correlato divieto di assunzione non "per il tramite" degli uffici di collocamento, qualora sia accertata la ricorrenza dei presupposti indicati dalla citata sentenza per la violazione degli artt. 90, n. 1, e 86 (secondo la numerazione all'epoca vigente) del Trattato. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in applicazione della citata sentenza comunitaria, aveva dichiarato l'illegittimità del provvedimento irrogativo di sanzione amministrativa pecuniaria per assunzioni di lavoratori senza il tramite dell'ufficio di collocamento, una volta accertato che l'attività di intermediazione in materia di domande e offerte di lavoro era vietata anche nei confronti dei cittadini stranieri e che il sistema pubblico italiano non aveva la capacità di soddisfare la domanda di intermediazione esistente sul mercato del lavoro).

Riferimenti normativi: Legge 29/04/1949 num. 264 art. 14 CORTE COST., Legge 29/04/1949 num. 264 art. 27 CORTE COST., Legge 28/02/1987 num. 956 art. 26, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 25, Decreto Legge 01/10/1996 num. 510 art. 9 bis CORTE COST., Legge 28/11/1996 num. 608 CORTE COST., Tratt. Internaz. 25/03/1957 num. 86, Tratt. Internaz. 25/03/1957 num. 90

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)