Sez. L, Sentenza n. 11058 del 10/06/2004 (Rv. 573536 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE | Comunicazione all'ufficio di collocamento dei nominativi dei lavoratori assunti - Ex art. 9 - bis comma secondo del D.L. n. 510 del 1996 - Incompatibilità con l'ordinamento comunitario - In base alla sentenza della Corte di Giustizia CE n. 55/96 - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE
L'obbligo di comunicazione all'ufficio di collocamento dei nominativi Dei lavoratori assunti, che L'art. 9 - bis, comma secondo, del D.L. n. 510 del 1996, convertito nella legge n. 608 del 1996 prove a carico del datore di lavoro, non essendo finalizzato ad ottenere un nulla osta di detto ufficio, previsto, invece, dalla previgente disciplina, non è in contrasto con l'ordinamento comunitario ed in particolare con l'art. 86 del Trattato istitutivo della Comminutà Europea ed i principi affermati dalla Corte di Giustizia della Comminutà europea 11 dicembre 1997, resa nella causa n. 55/96 rispetto ad essa.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 01/10/1996 num. 510 art. 9 com. 2 CORTE COST., Tratt. Internaz. 25/03/1957 num. 86, Tratt. Internaz. 25/03/1957 num. 90, Legge 28/11/1996 num. 608 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)