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Sez. 2, Sentenza n. 3670 del 06/06/1980 (Rv. 407533 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSE - GIUDIZIO DI CASSAZIONE - RIUNIONE DI PROCEDIMENTI - AMMISSIBILITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1980-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407533-01

PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSE - GIUDIZIO DI CASSAZIONE - RIUNIONE DI PROCEDIMENTI - AMMISSIBILITA - LIMITI.*

Nel giudizio di Cassazione - salva la possibilita, a norma dell'art 273 cod proc civ, di riunire ricorsi contro sentenze diverse pronunciate nella stessa causa - la riunione, obbligatoria, e limitata alle impugnazioni proposte contro la stessa sentenza, ai sensi dell'art 335 cod proc civ, che e applicabile anche in grado di appello, e non e esercitabile la facolta, prevista dall'art 274 cod proc civ, di ordinare la riunione di piu procedimenti relativi a cause connesse pendenti davanti allo stesso giudice, concernendo tale facolta unicamente il giudizio di primo grado. (V 3130/76, mass n 381904).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 273, Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 335 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)