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Sez. U, Sentenza n. 3130 del 10/09/1976 (Rv. 381904 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE - RIUNIONE DI PROCEDIMENTI - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1976-09-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381904-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE - RIUNIONE DI PROCEDIMENTI - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*

E ammissibile nel giudizio di Cassazione la riunione di procedimenti ex art 273 cod civ, nell'ipotesi in cui i ricorsi si riferiscano a sentenze distinte e di grado diverso pronunziate nella stessa causa ed investano l'uno il merito e l'altro la questione pregiudiziale di rito. (nella specie il ricorrente, rimasto soccombente in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo del conciliatore, aveva contemporaneamente impugnato la sentenza proponendo ricorso per Cassazione ex art 111 cost in ordine alla decisione sul merito ed appello in ordine alla statuizione con la quale il conciliatore aveva affermato la propria giurisdizione. Quindi aveva proposto ricorso per Cassazione contro la decisione emessa dal pretore come giudice di secondo grado. La suprema Corte, preso atto della situazione processuale, ha ritenuto applicabile in materia l'art 273 cod proc civ, enunciando il principio espresso dalla massima che precede).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 273, Cod. Proc. Civ. art. 335 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)