diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 2857 del 22/11/1983 Ud. (dep. 27/03/1984) Rv. 163375 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - VALUTAZIONE DEL DANNO - CRITERI - FATTISPECIE RELATIVA A RICETTAZIONE DI MODULI DI ASSEGNO BANCARIO IN BIANCO.*
Stato
decisa il 1983-11-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/163375-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - VALUTAZIONE DEL DANNO - CRITERI - FATTISPECIE RELATIVA A RICETTAZIONE DI MODULI DI ASSEGNO BANCARIO IN BIANCO.*

Nell'applicazione dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità deve valutarsi soltanto il danno patrimoniale diretto ed immediato, cagionato alla parte offesa dal reato, mentre non deve tenersi conto del danno potenziale che si verifichi dopo il momento consumativo del reato. Ne consegue che, per quanto riguarda la ricettazione di moduli di assegni bancari in bianco, ai fini dell'attenuante in questione, non ha alcun rilievo né la potenzialità economica dannosa di detti moduli, né l'inserimento dell'importo sugli stessi, verificatosi dopo la commissione della ricettazione. (Conf mass n 161181; (Conf mass n 161006; (Conf mass n 152952; (Conf mass n 152304; (Conf mass n 150789; (contra mass n 155878; (contra mass n 152289; (contra mass n 900120).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4, Cod. Pen. art. 648 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)