Sez. 1, Sentenza n. 5091 del 19/04/2000 (Rv. 535857 - 01)
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - DEBOLE O FORTE | Marchio forte - Applicazione della tutela prevista e accertamento della relativa contraffazione senza distinzione tra natura originaria o successiva acquisizione in relazione al "secondary meaning" - Necessità - Fondamento - Fattispecie relativa alla contraffazione del marchio Chanel.
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - DEBOLE O FORTE
Nel sistema della legge marchi, la distinzione tra marchi forti e marchi deboli non si specifica ulteriormente, quanto ai marchi forti, a seconda che tale natura sia originaria oppure acquisita con l'uso di mercato, onde, in presenza di un fenomeno di "secondary meaning", va riconosciuta al marchio "originariamente" debole la stessa tutela accordata ai marchi "originariamente" forti e l'accertamento della relativa contraffazione va effettuato secondo i criteri che presiedono alla tutela del marchio forte, atteso che il segno risultante in origine caratterizzato da una minor capacità individualizzante, una volta pervenuto alla convalidazione dovuta all'uso, abbisogna della più rigorosa tutela riconosciuta al marchio forte, in mancanza della quale anche le lievi modificazioni che il marchio debole deve invece tollerare otterrebbero l'effetto di frustrare il risultato conseguito attraverso l'uso di mercato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso la contraffazione del marchio Chanel senza accertare se la somiglianza tra i marchi in discussione riguardasse il nucleo ideologico individualizzante il segno e limitandosi a rilevare che, nel marchio sospettato di contraffazione, le due C, poste di schiena l'una all'altra come nel marchio Chanel, non si toccavano).
Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 47 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)