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Sez. U, Sentenza n. 5130 del 09/06/1997 (Rv. 505032 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE INTERNAZIONALE (DI MINORI) - ADOZIONE DI MINORI STRANIERI - IN GENERE | Provvedimento emesso da una autorità straniera - Dichiarazione di efficacia quale adozione - Condizioni - Prova di un periodo di affidamento preadottivo - Necessità - Sufficienza di tale prova - Esclusione - Originaria qualificazione del provvedimento straniero come adozione - Necessità.
Stato
decisa il 1997-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505032-01

ADOZIONE - ADOZIONE INTERNAZIONALE (DI MINORI) - ADOZIONE DI MINORI STRANIERI - IN GENERE

In tema di adozione internazionale la legge 4 maggio 1983, n. 184, richiedendo nell'art. 33, primo comma, la prova di un periodo di affidamento preadottivo affinché si possa dichiarare efficace in Italia, quale adozione, il provvedimento emesso da una autorità straniera pone una condizione negativa che deve essere superata, ma nel caso di superamento della stessa non attribuisce al provvedimento straniero in modo automatico gli effetti indicati, essendo essenziale a tal fine che il suddetto provvedimento implichi originariamente la qualificazione di adozione.

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 33 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)