Sez. L, Ordinanza n. 503 del 08/09/1989 (Rv. 463736 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE - PROVVEDIMENTO IMPUGNABILE - ORDINANZA DI RINVIO DELLA CAUSA PER L'AMMISSIONE E L'ESPLETAMENTO DI MEZZI ISTRUTTORI SENZA INVITO AI DIFENSORI DI DISCUTERE LA QUESTIONE DELLA COMPETENZA - DECISIONE IMPLICITA SU QUEST'ULTIMA - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - FATTISPECIE.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE - PROVVEDIMENTO IMPUGNABILE - ORDINANZA DI RINVIO DELLA CAUSA PER L'AMMISSIONE E L'ESPLETAMENTO DI MEZZI ISTRUTTORI SENZA INVITO AI DIFENSORI DI DISCUTERE LA QUESTIONE DELLA COMPETENZA - DECISIONE IMPLICITA SU QUEST'ULTIMA - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - FATTISPECIE.*
Affinché nel provvedimento del giudice, che rinvia la causa ad altra udienza per l'ammissione e l'espletamento di mezzi istruttori, sia configurabile una decisione implicita sulla Competenza, come tale impugnabile con istanza di regolamento (art. 42 cod. proc. civ.), è necessario che il provvedimento adottato non sia compatibile con l'intenzione di differire la soluzione della questione predetta, del che possono essere indici significativi il precedente invito ai difensori, ai sensi del quarto comma dell'art. 420 cod. proc. civ., a discutere la questione di Competenza o la attinenza degli indicati mezzi di prova esclusivamente al merito della causa. (nella specie, la suprema Corte ha escluso la configurabilità di una decisione implicita sulla Competenza, ed ha perciò dichiarato inammissibile l'istanza di regolamento, avendo in particolare rilevato che il pretore, senza invitare i difensori a discutere la questione pregiudiziale, si era limitato a rinviare la causa per l'ammissione e l'espletamento di prove testimoniali riguardanti sia il merito che il problema della Competenza). (V 8172/87, mass n 455804; (V 4609/84, mass n 436530).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)