Sez. 3, Sentenza n. 7011 del 26/07/1997 (Rv. 506284 - 01)
AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELLO STATO E DELLE REGIONI | Rappresentanza e difesa in giudizio dell'Anas quale amministrazione dello Stato ad ordinamento autonomo - Ricorso per cassazione - Mandato - Necessità - Esclusione - Indicazione del nome dell'avvocato dello Stato redattore del ricorso - Necessità - Esclusione - Sottoscrizione dell'avvocato dello Stato in calce al ricorso - Sufficienza.
AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELLO STATO E DELLE REGIONI
La rappresentanza e difesa in giudizio dell'ANAS, quale amministrazione statale ad ordinamento autonomo (art. 1 della legge 7 febbraio 1961, n. 59), spetta all'Avvocatura dello Stato, a norma dell'art. 1 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, senza bisogno di mandato, neppur quando le norme ordinarie richiedono il mandato speciale, come nel caso di ricorso per cassazione e senza necessità che la proposizione di tale ricorso formi oggetto di una specifica deliberazione né che l'atto che lo contiene rechi l'indicazione nominativa dell'avvocato dello Stato da cui è stato redatto, essendo sufficiente che il ricorso risulti sottoscritto da uno di tali avvocati stante la loro fungibilità nell'esercizio delle funzioni di rappresentanza processuale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 1, Legge 03/04/1979 num. 103 art. 1, Legge 03/04/1979 num. 103 art. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)