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Sez. 2, Sentenza n. 4398 del 21/07/1979 (Rv. 400934 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA (LIMITI DI) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - ECCEZIONI - PERDITA INCOLPEVOLE DEL DOCUMENTO - PROVA RELATIVA - OGGETTO.*
Stato
decisa il 1979-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400934-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA (LIMITI DI) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - ECCEZIONI - PERDITA INCOLPEVOLE DEL DOCUMENTO - PROVA RELATIVA - OGGETTO.*

Ai fini dell'art 2724, n 3, cod civ, non e sufficiente la prova di aver usato, nella custodia del documento, la diligenza del buon padre di famiglia, ma occorre anche la prova della perdita del documento; questa deve essere accertata mediante la dimostrazione delle circostanze di tempo e di luogo nelle quali la denunciata perdita si sarebbe, cio nonostante, verificata, in quanto la condotta dell'interessato, perche possa essere ritenuta immune da ogni imprudenza e negligenza, deve essere rapportata alle particolari contingenze nelle quali la perdita del documento ebbe a verificarsi. (V 1325/76, mass n 380008).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2724, Cod. Civ. art. 2725

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)