Sez. 1, Sentenza n. 5662 del 25/06/1997 (Rv. 505434 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - SANATORIA | Rituale svolgimento delle proprie difese da parte del destinatario della notificazione nulla - Rinnovazione dell'atto - Necessità - Esclusione - Sanatoria della nullità della notifica per raggiungimento del suo scopo - Sussistenza - Applicabilità anche in sede di giudizio di Cassazione.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - SANATORIA
La nullità della notificazione può venir sanata, in conformità con quanto disposto della norma di cui all'art. 162 cod.proc.civ. (applicabile anche al giudizio innanzi alla Corte di cassazione), mediante la sua rinnovazione, alla quale, peraltro, non è necessario procedere qualora la parte, nei cui confronti essa dovrebbe venir eseguita, abbia, purtuttavia, ritualmente svolto le proprie difese, così sanando il vizio dell'atto attraverso il raggiungimento dello scopo ad esso proprio, e così impedendo il verificarsi di ogni decadenza in danno della controparte (come nel caso in cui, senza attendere la rinnovazione della notifica nulla, la parte abbia sostenuto, nell'udienza di discussione innanzi alla Corte di legittimità, l'infondatezza nel merito delle tesi avverse).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 162, Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)